IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

21.04.2021

di F. Perelli

1° gennaio 2022: con il D. Lgs 39/2021 nasce il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Oggi è necessario essere iscritti al Registro CONI, condicio sine qua non per ottenere i benefici fiscali introdotti dalla L. 189/2002.

Tra le novità più rilevanti il fatto che il Registro sia istituito presso il Dipartimento per lo sport, sarà esclusivamente telematico e sarà gestito direttamente dalla società Sport e Salute S.p.a. ed interesserà il mondo delle Federazioni Sportive Nazionali, le società che praticano una Disciplina Sportiva Associata, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Sarà dedicato una spazio riservato esclusivamente alle Società e/o Associazioni che si rivolgono al mondo paralimpico.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel registro, saranno automaticamente iscritte nel nuovo elenco.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata al Dipartimento per lo sport, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Nazionale o dall'Ente di promozione sportiva affiliante su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche allegando:

  1. i dati della ASD/SSD;
  2. i dati legale rappresentante;
  3. i dati organigramma societario e consiglio direttivo;
  4. i dati di tutti i propri tesserati;
  5. le attività svolte;
  6. l'elenco degli impianti sportivi e dei contratti (concessioni, locazioni, comodati);
  7. i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con il dettaglio di titolarità del ruolo, dei compensi e delle mansioni.

Le ASD/SSD, al momento dell'iscrizione al registro devono depositare rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, e i verbali che apportano modifiche a sede legale, modifiche statutarie o modificano gli stessi organi statutari;

Nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport può accogliere, rifiutare (motivando) o richiedere integrazioni.

Decorsi trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione o dall'invio dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta.

In caso di inadempimenti, il Dipartimento per lo sport assegna un termine non superiore a centottanta giorni per le eventuali regolarizzazioni, decorsi i quali  l'ente è cancellato automaticamente dal Registro. Un ente sportivo potrà essere cancellato dal registro su istanza motivata da parte dell'ente, d'ufficio, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, tributaria, scioglimento, cessazione, estinzione della ASD / SDD, carenza dei requisiti.

Per saperne di più e porre quesiti, clicca QUI