Mediazione: l’improcedibilità per la mancata attivazione del procedimento deve essere eccepita in sede di prima udienza del giudizio di primo grado.

17.12.2019

Il caso. La pronuncia in esame origina da una controversia in materia di locazione. A seguito del mancato rinnovo del rapporto per volontà della proprietaria dell'immobile, quest'ultima veniva infatti convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro per la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria per non aver venduto l'immobile nei 12 mesi previsti dalla l. n. 431/1998. Il Tribunale rigettava la domanda affermando che il termine invocato decorreva dall'esaurimento della procedura di sfratto.
La Corte d'Appello dichiarava improcedibile l'impugnazione per omessa partecipazione personale dell'appellante alla procedura di mediazione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 28/2010, vizio non rilevato dal giudice di prime cure.
La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

Corte di Cassazione - Sent. n. 32797/19, depositata il 13 dicembre 



Mediazione obbligatoria. Il Collegio della Suprema Corte ha evidenziato che l'improcedibilità per la mancata attivazione del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In mancanza di eccezione del convenuto e di omessa rilevazione da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello non può rilevare l'improcedibilità della domanda.

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