La Mediazione Civile e Commerciale, tra adempimenti e scorrettezze.

30.03.2022

Vero è che tra le cose più belle ed innovative della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE ci sia la flessibilità che permette di muoversi in campo giuridico con forme svariate, tutte finalizzate alla risoluzione delle controversie.

Vero anche che, ad oggi, a più di 10 anni dalla sua entrata in vigore, vi siano ancora dubbi interpretativi, errata applicazione delle norme, a seconda dei casi, più o meno volutamente, anche da parte dei professionisti che si avvalgono di tale istituto.

Avvalendoci di professionisti competenti e preparati, fatte ricerche, raccolti elementi concreti, diamo spazio al materiale raccolto nel corso degli anni ed alle numerose segnalazioni da parte degli utenti che, rivolgendosi ad Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero, hanno potuto constatare come le disposizioni del DLgs 28/2010 e del DM 180/2010 siano spesso interpretate erroneamente, financo strumentalmente, e come la scarsa assistenza richiesta sia spesso fornita da interlocutori impreparati, screditando lo stesso istituto giuridico.

Sono numerose le segnalazioni riguardanti alcune procedure adottate da alcuni Organismi in relazione a:

- SPESE DI AVVIO

- MAGGIORAZIONE INDENNITA' PER ESITO POSITIVO

- DETERMINAZIONE DEI CENTRI DI INTERESSE

- PROBLEMATICHE INERENTI ALLA NOTIFICA ALLA PARTE INVITATA

Per capire meglio e consentire al lettore una più semplice e razionale interpretazione delle norme riferite alla Mediazione Civile e Commerciale, proviamo a fare chiarezza sul tema, sottolineando che quanto sostenuto dallo scrivente non è fantasia (!) bensì il frutto dell'esperienza "sul campo" oramai decennale e di quanto appreso, o fornito, dai canali ufficiali del Ministero della Giustizia.

SULLE SPESE DI AVVIO: nelle procedure di mediazione le spese di avvio sono fissate - inderogabilmente - in € 40,00 oltre IVA, oppure in € 80,00 oltre IVA per le liti di valore superiore ad € 250.000,00. Capita che l'Organismo aggiunga le spese vive, provate documentalmente, relative alle attività di notifica. Infatti, con nota del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia a firma del Magistrato Delegato, già nel 2017 si sottolinea quanto segue: "l'art 16 comma 14 del DM 180/2010 consente la derogabilità verso il basso degli importi minimi di mediazione sembra riferirsi unicamente alle spese di mediazione, non anche alle spese di avvio che, dunque, NON POSSONO ESSERE RIDOTTE, ma neanche eliminate del tutto".

A quesito formulato da Organismo privato che chiedeva di poter fissare le spese di avvio in misura ridotta, il Dipartimento per gli Affari Generali del Ministero della Giustizia, a firma del Magistrato delegato, ha risposto che questo non è possibile, evidenziando che "non solo non possono essere ridotte, ma neanche eliminate del tutto".

SULLA MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA' IN CASO DI ACCORDO: in relazione alle spese di mediazione è dovuto all'organismo un importo che:

  • può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  • deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

L'italiano è una lingua perfetta. Pertanto non può sfuggire anche al lettore meno attento la differenza tra "può" e "deve". E' palese la violazione perpetrata da quell'Organismo di Mediazione che si esime dall'applicare la maggiorazione delle indennità in caso di accordo.

SULLA DETERMINAZIONE DEI CENTRI DI INTERESSE: L'art 16 comma 12 del DM 180/2010 così recita: "Al fine della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte."

Per individuare un unico centro di interessi costituito da più soggetti, è condizione necessaria che i soggetti che intendono costituirsi, appunto, quale centro unico di interessi, siano contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale, senza possibilità che gli stessi possano avere, anche astrattamente, interessi confliggenti. In materia di successione o divisione, ad esempio, gli eredi non possono costituire un unico centro di interessi. Nel caso in cui, non configurandosi un unico centro di interessi, più soggetti siano assistiti dal medesimo professionista avvocato, ciascuna parte dovrà sostenere le spese, ed eventualmente pro-quota, nel caso sia accertato in sede di mediazione un interesse proporzionato riferibile ad una parte/percentuale/quota del valore della lite. In ogni caso le spese di mediazione dovranno essere riferite, per ciascun soggetto, al valore della controversia. Come già sopra specificato, le spese di avvio dovranno essere riconosciute all'Organismo da ogni parte coinvolta nella procedura.

SULLA NOTIFICA/INVITO IN MEDIAZIONE ALLA PARTE DA INVITARE: Al deposito della domanda effettuato dalla parte istante segue, da parte dell'Organismo, tutta una serie di adempimenti, che culminano con l'invio alla parte chiamata della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda e relativo invito a partecipare, sul quale si forniscono tutte le indicazioni necessarie per aderire alla procedura. Su chi ricade la responsabilità e l'onere della notifica ala parte chiamata? Con la Circolare interpretativa del 9 settembre 2021 (in calce il link della pagina web), il Ministero della giustizia chiarisce che, se è vero che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante" è pur vero che "l'obbligo di comunicazione in questione grava senz'altro, in via principale, sull'organismo di mediazione". Il Responsabile dell'Organismo, nominato il mediatore, definito luogo, data ed orario dell'incontro, deve trasmetterli anche alla parte istante permettendo così che anch'essa possa farsi parte diligente nel notificare la stessa comunicazione. Nonostante il fatto che la circolare interpretativa sia molto chiara, ancora oggi alcuni Organismi lasciano alla parte istante l'onere della notifica, magari a fronte di uno "sconto" sulle spese di avvio, fatto anch'esso già oggetto di segnalazione da parte di alcuni nostri utenti. 

Ah beh.. dicevamo?

Ah, giusto, dicevamo in principio che è vero, tra le cose più belle ed innovative della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE c'è la flessibilità che permette di muoversi in campo giuridico in modo alternativo, ma nel rispetto delle regole, tutte finalizzate alla risoluzione delle controversie. 

Ed è anche vero che ogni violazione a quanto sopra descritto sia da ritenersi inaccettabile, specialmente se commessa da Organismi di Mediazione pubblici (come ad esempio quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati o presso le Camere di Commercio), tanto che  potrebbero configurarsi addirittura gli estremi della concorrenza sleale, in danno di quelli privati. Ma questa è un'altra storia, all'italiana.


Riferimenti: 

Circolare 9 settembre 2021 - Obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della l. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Circolare interpretativa