Il trattamento dati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

26.02.2020

di Federico Perelli - Consulente

Sono giorni, questi, in cui tutti cerchiamo informazioni in merito alla diffusione virus COVID-19, ad esempio vorremmo tutti sapere dove si è diffuso, chi è il paziente "zero", chi è in autoisolamento o l'ubicazione geografica dell'ultimo contagio. Mi sono imbattuto in una popolare trasmissione radiofonica che parlava della diffusione di queste informazioni, talvolta in modo astratto e confusionario, che poneva un quesito: è giusto (lecito) sapere chi siano i soggetti convolti? Vediamo cosa ci dice la normativa sulla Privacy in merito. Il trattamento dei dati (dati a carattere sanitario), per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, è legittimo? La risposta è SI.

Vediamo però con quali limitazioni, con grande attenzione nel non confondere la legittimazione al tipo di trattamento con il diritto di cronaca: spesso la "fame" di informazioni per fare scoop collide nel modo più assoluto con un corretto e legittimo trattamento dati, tanto più che in questo caso si trattano dati particolari. E' innanzi tutto rilevante la finalità del trattamento, che in questo caso specifico è la tutela comune nel contesto di un'emergenza sanitaria.

Detto che, in caso di emergenza sanitaria, il trattamento dei dati viene leggitimato dal concetto che la sicurezza deve sempre prevalere sulla riservatezza, vediamo di spiegare in parole semplici e pochi passaggi, chi è legittimato al trattamento e quali sono le eventuali  limitazioni.

I legittimati al trattamento sono la Protezione Civile, lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli Enti Locali. Questi, al fine di gestire l'emergenza, sono autorizzati a scambiarsi dati fra loro tutti per le medesime finalità, e sono legittimati a farlo anche con soggetti privati che, nello svolgimento della loro attività, abbiano lo stesso fine. I dati in oggetto di trattamento saranno solo ed esclusivamente quelli connessi, direttamente o anche indirettamente, all'emergenza legata al virus Covid-19.

A capo della gestione dell'emergenza sanitaria, pertanto del trattamento dati ad essa correlata, c'è la Protezione Civile.

L'art 9 del GDPR, paragrafo 2, lettera i, chiarisce che ogni trattamento è legittimo se lo stesso "è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale".

Veniamo al diritto di cronaca e la divulgazione delle informazioni tramite i media, stampa e tv.

E' chiaro che, nella situazione che stiamo vivendo, c'è fame di informazione: chi è il contagiato, dove vive, con chi si è relazionato. Tutte informzioni che, se finalizzate all'interesse pubblico (sempre la salvaguardia della salute nell'interesse pubblico), possono essere fornite e divulgate. La violazione sarebbe andare oltre questo, come ad esempio addentrarsi negli aspetti privati dei soggetti interessati. L'articolo di giornale o il servizio televisivo che osserva tali criteri e limitazioni, è assolutamente legittimo.