COVID 19 – DPCM 18 OTTOBRE 2020 E LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO

24.11.2020

di Federico Perelli

Le assemblee sono da ritenersi un convegno/congresso o una riunione privata?

La circolare del Ministero degli Interni del 20 ottobre 2020 chiarisce come applicare il provvedimento emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 18.10.2020) in relazione alla possibilità di svolgimento o meno delle assemblee condominiali.

Un'assemblea condominiale non è un convegno, né un congresso. Non ne ha il carattere che identifica tali eventi, tutti assolutamente vietati dal decreto. E' invece da considerarsi una riunione privata. Pertanto le asembleee si possono tenere, ed ogni rinvio causa Covid non è plausibile.

Nel dettaglio:

"Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)"

(omissis)

"Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico.
Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.."

Le assemblee di condominio si possono convocare, e si devono/possono tenere in presenza, osservando le prescrizioni, evitando assembramenti, in locali adatti che permettano il distanziamento sociale, utilizzando ogni dispositivo di protezione (mascherine), e così via dicendo.

E' previsto che si possa svolgere l'assemblea in modalità telematica: art. 66 delle Disp. di Att. norma inderogabile del Cod. Civile VI comma: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

Ma è facile supporre che ci sarà sempre un condomino non sufficientemente attrezzato ed informatizzato.